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Domanda di autorizzazione al reimpianto posticipata a 5 anni dall’estirpo

La Commissione europea con il Regolamento UE 2025/340 ha previsto la possibilità per gli Stati Membri di ampliare da tre a cinque anni la tempistica per la richiesta della autorizzazione al reimpianto.  Con Decreto Ministeriale n.146873 del 31 marzo 2025 il MASAF ha dato attuazione alle previsioni unionali ed ha fissato un periodo non superiore alla quinta campagna successiva, a quella in cui ha avuto luogo l’estirpazione per la presentazione delle domande di autorizzazione per reimpianti.

Tale previsione interessa le domande di autorizzazioni per reimpianto di superfici estirpate dopo il primo agosto 2022 che potranno dunque essere presentate alle Regioni in qualunque momento dell’anno entro la fine della quinta campagna viticola successiva all’estirpazione.

Il MASAF ha inteso concedere maggiore flessibilità nella scelta delle varietà e nella pianificazione degli investimenti, in risposta ai cambiamenti del mercato e alle condizioni climatiche. Si ricorda che, ai sensi della vigente normativa, sono poi disponibili altri tre anni di tempo per impiantare il vigneto per un totale fra estirpo e reimpianto di otto anni.

Con lo stesso DM n.146873 del 31 marzo 2025 si è data facoltà al Capo dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero dell’agricoltura, di modificare le date per la presentazione delle domande di nuovo impianto.

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