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TFR  e previdenza complementare
Cosa cambia dal 1° luglio 2026

Dal 1° luglio 2026 è entrata in vigore la nuova disciplina sull’adesione automatica alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato.

Il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore, al momento dell’assunzione, un’informativa dettagliata su quanto previsto in materia di previdenza complementare dalla legge: meccanismo di adesione automatica, scelte disponibili, tempistiche, forme pensionistiche di destinazione sulla base del contratto collettivo (anche aziendale o territoriale) applicato in azienda, nonché a consegnare al lavoratore un modulo per la scelta di destinazione del TFR[1].

Il lavoratore entro 60 giorni dalla data di assunzione (e non più 6 mesi come nel precedente meccanismo di silenzio-assenso), dovrà effettuare una scelta esplicita sulla destinazione del proprio TFR (se mantenerlo in azienda o se destinarlo ad un fondo di previdenza complementare). In assenza di scelta esplicita nei 60 giorni, scatterà l’adesione automatica alla forma pensionistica individuata in base al CCNL applicabile in azienda.

Nello specifico:

  • per i lavoratori di prima assunzione – e cioè soggetti  che non sono mai stati prima lavoratori subordinati – la scelta del lavoratore è totalmente libera: entro i 60 giorni dalla data di assunzione potrà decidere di lasciare il TFR in azienda (o Fondo Tesoreria INPS per le aziende obbligate), di iscriversi ad una qualsiasi forma pensionistica complementare, o di aderire al fondo negoziale individuato dal contratto collettivo applicato. La scelta iniziale di mantenere il TFR in azienda, peraltro, potrà essere sempre rivista successivamente dal lavoratore, che potrà iscriversi ad un fondo pensione liberamente scelto o al fondo negoziale di riferimento
  • per i lavoratori non di prima assunzione –  e cioè di soggetti che hanno già avuto in passato un rapporto di lavoro subordinato e viene dunque “riassunto” – la destinazione del TFR dipenderà (anche) dalla situazione preesistente. Sarà necessario, pertanto, che il lavoratore fornisca al datore di lavoro, a tal fine, un’apposita dichiarazione. Qualora dichiari di non essere mai stato iscritto ad un fondo di previdenza complementare con versamento del TFR, potrà scegliere liberamente cosa fare e dunque anche di lasciare il Trattamento di fine rapporto in azienda (o Fondo Tesoreria Inps per le aziende obbligate) o destinarlo al fondo collettivo di riferimento o ad altra forma pensionistica complementare. Qualora, invece, dichiari di avere già un’adesione attiva a una forma pensionistica alimentata con il Trattamento di Fine Rapporto, essendo irrevocabile la scelta di destinarlo alla previdenza complementare, il TFR maturando non potrà restare in azienda ma dovrà essere destinato al fondo collettivo di riferimento.

 

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