Per il carburante agricolo acquistato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026
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Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sull’argomento, per informare che con una nota pubblicata l’8 gennaio u.s. sul portale Rentri (RENTRI), il Mase ha chiarito alcuni aspetti in merito a scadenze e cancellazioni al nuovo Registro per la tracciabilità dei rifiuti a seguito della pubblicazione della Legge 199 del 30/12/2025 (Legge di Bilancio), Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30/12/2025, che ha sostituito il comma 3-bis dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, restringendo il perimetro degli operatori obbligati all’iscrizione al RENTRI.
La disposizione in Legge di bilancio interviene, in particolare, escludendo, tra gli altri, tutti i soggetti richiamati dall’articolo 190, commi 5 e 6 DLGS 152/2006. In pratica, sono esclusi, per quanto di interesse del settore agricolo: gli imprenditori agricoli che producono rifiuti pericolosi con un volume d’affari annuo inferiore agli 8.000 euro e tutti quelli (sempre produttori di pericolosi) che a prescindere dal volume d’affari scelgono di adempiere agli obblighi di compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti, tramite le modalità alternative previste dalla normativa e cioé con la conservazione dei Formulari di trasporto (Fir) o con l’adesione a un circuito organizzato di raccolta e la conservazione del documento di conferimento rilasciato dal circuito stesso.
Ricordiamo che le aziende agricole produttrici di rifiuti non pericolosi, non rientrano in alcun modo tra i soggetti obbligati al nuovo Registro e che i soggetti esclusi, sono automaticamente esonerati dalla trasmissione in digitale delle informazioni contenute nei Formulari di trasporto.
Gli operatori rientranti nelle categorie escluse, laddove già iscritti, dovranno presentare, accedendo alla propria area operatori del portale RENTRI, una pratica di cancellazione.
DOCUMENTI
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