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ISMEA
Sospensione ed allungamento dei finanziamenti assistiti dalla garanzia pubblica 

ISMEA, in considerazione della eccezionalità della situazione contingente, così come richiamata dalla norma di cui al Decreto sopra citato, e ferme restando le condizioni previste dallo stesso (art. 1, comma 2), ha autorizzato la sospensione ed il relativo allungamento dei finanziamenti garantiti, senza procedere al ricalcolo della maggiore commissione di garanzia e, conseguentemente, senza oneri per il beneficiario.    

Tale operazione, non darà luogo ad alcun onere a carico dei soggetti beneficiari; e relativamente alle garanzie concesse ai sensi dei quadri Temporanei COVID-19 e UCRAINA consentono di superare la durata massima originariamente prevista nei rispettivi quadri temporanei.

Nello specifico, procedendo per ordine, innanzitutto si rammenta che la moratoria in parola di cui al D.L. 63/2024, sui mutui e finanziamenti per le imprese agricole, della pesca, e dell’acquacoltura, prevede, di intesa con la Banca finanziatrice, la sospensione e l’allungamento di un anno del pagamento della quota capitale della rata in scadenza nell’anno corrente (2024), nonché il conseguente automatico differimento della scadenza delle garanzie.

La sospensione/allungamento è giustificata dall’eccezionalità della situazione contingente, come specificatamente previsto dall’articolo 1, comma 2, del citato Decreto. Più precisamente il beneficio in parola è riservato alle suddette imprese che nell’anno 2023 hanno subito una riduzione del volume d’affari pari almeno al 20% o una riduzione della produzione pari almeno al 30%. Nel caso delle cooperative agricole l’accesso al beneficio della moratoria è condizionato alla riduzione pari ad almeno il 20% delle quantità conferite o della produzione primaria.

Inoltre, in un discorso più ampio di garanzie concesse da ISMEA lo stesso Istituto evidenzia:

  • per le operazioni assistite dalla garanzia sussidiaria la sospensione dovrà essere comunicata al Garante secondo il modello qui allegato, unitamente alla suddetta autocertificazione corredata del documento d’identità;
  • con riferimento alle fideiussioni ordinarie e a quelle rilasciate ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. c), e) e p) di cui al DL cd. “liquidità”, per le sospensioni ed allungamenti di cui in parola l’autocertificazione, corredata del documento d’identità, unitamente al nuovo piano di ammortamento dovranno essere inviati ad ISMEA@pec.ismea.it;
  • nei casi delle operazioni L25, U35 e GR8, la sospensione e allungamento dovranno essere segnalate tramite le apposite funzioni, in via di predisposizione nei relativi portali ISMEA. Per queste posizioni il modulo di autocertificazione dovrà essere conservato presso la banca e trasmesso al garante in caso di escussione della garanzia.

DOCUMENTI:

  1. Circolare_n._3_2024
  2. 20240905_Modulo_Moratoria_2024_versione_1 (1)
  3. 20240905_Sospensione_Allungamento_sussidiaria_MORATORIA_2024 (1)

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