Per il carburante agricolo acquistato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026
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L’INPS ha fornito, con la circolare n. 57 del 22 giugno 2023, le indicazioni operative per la gestione dell’esonero per le assunzioni di giovani minori di 36 anni di età, riconosciuto per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 dalla legge di Bilancio 2023.
Beneficiari dell’esonero sono tutti i datori di lavoro del settore privato compresi i datori di lavoro del settore agricolo.
L’esonero contributivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni di contratto a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2023 di soggetti che, al momento della costituzione del rapporto, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato.
Per quel che riguarda le assunzioni di giovani under 36 effettuate nell’anno 2023, la Legge di Bilancio 2023 ha previsto l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui (pari, al massimo, a 666,66 euro/mese).
L’incentivo previsto dalla Legge di Bilancio 2021 per le assunzioni/trasformazioni effettuate nel 2° semestre 2022 è, invece, pari all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, per un importo massimo pari a 6.000 euro annui (pari, al massimo, a 500 euro/mese).
Gli esoneri spettano per una durata di trentasei mesi, elevata a quarantotto mesi nel caso di assunzioni o trasformazioni in una sede o unità produttiva ubicata in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
L’assunzione può essere effettuata sia a tempo pieno sia a tempo parziale; tuttavia, in questo secondo caso il massimale dell’agevolazione deve essere ridotto proporzionalmente.
La circolare INPS chiarisce che l’esonero contributivo in oggetto non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
In particolare, l’Istituto chiarisce che, in ogni caso, esso “non è cumulabile con la riduzione contributiva fissata per i datori di lavoro agricoli che occupano personale nei territori montani o nelle singole zone svantaggiate”.
La circolare INPS, infine, illustra le modalità di esposizione dei dati relativi alla ordinaria fruizione degli esoneri nelle denunce contributive all’INPS, rispettivamente per coloro che operano col sistema Uniemens e per coloro che operano col PosAgri.
Per i datori di lavoro che operano col sistema Uniemens che il recupero dei benefici spettanti per il pregresso (dal mese di assunzione/trasformazione, che deve decorrere nel periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, e fino al mese di giugno 2023), può essere effettuato esclusivamente nelle dichiarazioni contributive di competenza di luglio, agosto, settembre e ottobre 2023. Per quel che riguarda i datori di lavoro agricoli che operano con l’Uniemens PosAgri, il recupero dei benefici non fruiti, potrà essere effettuato esclusivamente nella dichiarazione contributiva del mese di settembre 2023.
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