Per il carburante agricolo acquistato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026
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Il MASAF ha pubblicato una circolare esplicativa sull’applicazione del nuovo obbligo di etichettatura previsto dal regolamento (UE) 2024/1143 per i prodotti agricoli DOP e IGP.
La principale novità riguarda l’obbligo di indicare in etichetta il nome del produttore o dell’operatore, che deve comparire nello stesso campo visivo dell’indicazione geografica, ovvero essere leggibile senza dover ruotare la confezione. L’informazione può essere riportata anche in retro-etichetta, purché visibile insieme alla denominazione DOP o IGP.
La circolare chiarisce inoltre le definizioni operative: per “produttore” si intende il soggetto iscritto al sistema di controllo della denominazione, mentre per “operatore” si fa riferimento al responsabile della fase produttiva o della trasformazione sostanziale del prodotto. In presenza di più produttori, è sufficiente indicarne uno, preferibilmente quello responsabile della fase determinante. Non è invece sufficiente indicare un marchio commerciale, salvo coincida con la ragione sociale del soggetto.
Vengono fornite indicazioni anche per casi specifici: nei prodotti stagionati, lo stagionatore può essere considerato produttore; per i prodotti sfusi o non preimballati, le informazioni possono essere esposte tramite cartellonistica o avvisi; resta inoltre distinto l’obbligo di indicare la sede dello stabilimento previsto dalla normativa nazionale.
Infine, è previsto un periodo transitorio: i prodotti etichettati prima del 14 maggio 2026 potranno essere commercializzati fino a esaurimento scorte. Il Ministero consente inoltre lo smaltimento delle etichette già stampate entro il 14 agosto 2026, limitatamente ai prodotti DOP e IGP destinati al mercato nazionale.
La circolare rappresenta quindi un importante riferimento operativo per adeguare correttamente l’etichettatura alle nuove disposizioni europee.
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