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Fondo sovranità zootecnica

Possono accedere all’aiuto le imprese agricole che:

  1. a) risultino iscritte al registro delle imprese e all’anagrafe delle aziende agricole, attraverso il Fascicolo aziendale, entro la data di decorrenza del termine di presentazione della domanda di aiuto;
  2. b) risultino essere “operatori” (detentori) in Banca Dati Nazionale zootecnica del Sistema Informativo Veterinario (BDN) di allevamenti di bovini di razze da carne o a duplice attitudine (orientamento produttivo da carne o misto) con tipologia produttiva “linea vacca.-vitello” di età compresa tra i 6 ed i 24 mesi nati, allevati in Italia e presenti in stalla entro la data di decorrenza del termine di presentazione della domanda di aiuto ovvero carni di bovini nati e allevati secondo i Disciplinari del Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia (SQNZ) o IGP e presenti in allevamento di età compresa tra i 6 ed i 24 mesi alla data del 31 dicembre 2025 aggiornati in BDN entro la decorrenza del termine di presentazione della domanda di aiuto;c) siano aderenti da almeno un triennio a Organizzazioni di produttori riconosciute oppure ad un Consorzio di tutela riconosciuto oppure abbiano sottoscritto, entro la data di decorrenza del termine di presentazione della domanda di aiuto, contratti di filiera di durata almeno triennale, ai sensi del DM 22 dicembre 2025 n. 0688617, direttamente o attraverso cooperative, consorzi e organizzazioni di produttori riconosciute di cui sono socie, o che sottoscrivano contratti di filiera di durata almeno triennale con imprese di trasformazione/ingrasso/ macellazione/ commercializzazione. L’adesione all’Organizzazione di produttori riconosciute oppure ad un Consorzio di tutela riconosciuto oppure il Contratto di filiera ovvero l’impegno di conferimento dei capi – nel caso di cui alla prima frase del successivo paragrafo 3 – deve essere sottoscritto dal Soggetto beneficiario, deve essere allegato alla domanda di aiuto. In quest’ultimo caso, le imprese richiedenti devono aderire ad un impegno di conferimento dei capi di durata annuale che deve essere desumibile dal contratto di filiera. Per “data di decorrenza del termine di presentazione della di aiuto” si intende il 27 marzo 2026.

Nel caso in cui il contratto di filiera sia sottoscritto da una cooperativa, un consorzio agrario o un’organizzazione di produttori riconosciuta, il contratto stesso deve essere integrato da copia dell’impegno/contratto di conferimento dei capi tra la cooperativa, il consorzio agrario e l’organizzazione di produttori e l’impresa agricola socia, richiedente l’aiuto. Tale impegno/contratto di conferimento capi deve fare riferimento allo specifico contratto di filiera e può avere durata annuale. Sulla nozione di contratto di filiera di durata almeno triennale, si considerano ammissibili anche i contratti di filiera con clausola di tacito rinnovo sine die. In particolare, il contratto di filiera può essere sottoscritto tra:

  1. a) imprenditore agricolo e impresa di trasformazione/ ingrasso/ macellazione/ commercializzazione;
  2. b) cooperativa, consorzio agrario o organizzazione di produttori riconosciuta e impresa ditrasformazione/ ingrasso/ macellazione/ commercializzazione. In questo caso poiché l’imprenditore agricolo non sottoscrive il contratto di filiera direttamente con l’impresa controparte nel contratto, i soggetti intermedi devono rilasciare dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante la relazione causale tra l’impegno di conferimento dei capi sottoscritto con il produttore agricolo, singolo o associato, e il/i contratto/i con l’impresa di trasformazione e/o commercializzazione. L’impegno di conferimento dei capi, sottoscritto dall’imprenditore agricolo con la cooperativa, consorzio agrario o organizzazione di produttori riconosciuta, diventa l’elemento di controllo e di collegamento tra il consorzio/cooperativa nel/i contratto/i di filiera con il/i soggetto/i della trasformazione/ ingrasso/ macellazione/ commercializzazione.

Il Contratto di filiera o l’impegno/contratto di conferimento dei capi sottoscritto dal richiedente l’aiuto deve essere stipulato entro la data di decorrenza del termine di presentazione della domanda di aiuto, e deve indicare il numero dei capi della filiera zootecnica oggetto dello stesso. Si precisa che il contratto di filiera o l’impegno/contratto di conferimento dei capi sottoscritto dal richiedente l’aiuto deve indicare il numero dei capi della filiera zootecnica oggetto dello stesso. Si intende che il periodo di validità decorre dalla data di stipula del contratto di filiera o impegno /contratto di conferimento. Parimenti, il numero dei capi ammissibili è determinato dal minore tra il numero di capi contrattualizzati e la consistenza risultante dalla BDN alla data del 31 dicembre 2025 con data richiesta 13 marzo 2026. Nel caso di adesione ad un’Organizzazione di produttori riconosciuta o ad un Consorzio di tutela riconosciuto, il numero dei capi ammissibili è determinato dal minore tra il numero di capi risultante dalla BDN alla data del 31 dicembre 2025 ed il numero dei capi validati dall’Organizzazione di produttori riconosciuta o dal Consorzio di tutela riconosciuto a cui ha aderito l’impresa di allevamento. Gli aiuti relativi alla linea “vacca-vitello” non sono cumulabili con quelli richiesti “secondo un Disciplinare riconosciuto nell’ambito del Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia.

Se hai le caratteristiche indicate nei precedenti paragrafi porta nel nostro ufficio entro il 28 aprile i contratti di filiera e/o impegno di conferimento.

La domanda scade il 30 aprile 2026

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