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Dal 30 giugno devono essere assicurati anche i veicoli su area privata

L’ADEGUAMENTO ALLA DISCIPLINA EUROPEA SULLE ASSICURAZIONI RC DEI VEICOLI

Il decreto legislativo 22 novembre 2023 n. 184[1], adeguando le norme nazionali a quelle europea e in particolare alla Direttiva (UE) 2021/2118 del 24 novembre 2021[2], ha modificato l’art. 122 del Codice delle assicurazioni private (CAP) di cui al d. lgs. 209/2005 introducendo l’obbligo di assicurazione RCA per tutti i veicoli “a prescindere dalle caratteristiche e dal terreno su cui il veicolo è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento”.

veicoli da cantiere in aree soggette a limitazione

OBBLIGO PER TUTTI I VEICOLI, SU AREA PUBBLICA E PRIVATA, ANCHE SE NON CIRCOLANTI

La novità più importante del nuovo decreto riguarda l’introduzione dell’obbligo assicurativo non più legato solo alla “circolazione” del veicolo, ma alla sua “funzione“, eliminando quindi la distinzione tra aree pubbliche e private, mentre con la vecchia normativa l’obbligo di RCA riguardava i soli veicoli in circolazione su strade di uso pubblico o nelle aree ad esse equiparate, e tra veicoli in circolazione e fermi.

In particolare il d. lgs. 184/2023 (art. 2 c. 1 lett. c) è stato modificato l’art. 122 del Codice delle assicurazioni private introducendo nuovi commi:

  • comma 1-bis. che impone l’obbligo di assicurazione RC sui veicoli si applica “… a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento.[3];
  • comma 1-ter. che ha esteso l’obbligo di copertura RCA anche ai “…veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni…”[4] (ad es. macchine operatrici e agricole) per i quali tuttavia è possibile stipulare polizze cumulative sempre che i veicoli siano analiticamente individuati nelle polizze.

NUOVA DEFINIZIONE DI VEICOLO SOGGETTI ALL’OBBLIGO DI RCA ED ESTENSIONE

Il d. lgs. 184/2023 (art. 2 c. 1 lett. a) ha modificato anche l’articolo 1, comma 1, lettera rrr) del Codice delle assicurazioni private, dando vita ad una nuova definizione del termine “veicolo”. Nello specifico ai fini assicurativi l’obbligo RCA interessa:[5]

  • qualsiasi veicolo a motore alimentato esclusivamente da una forza meccanica che circola sulla superficie terrestre, ma non su rotaia, con una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h, oppure con un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h;
  • i veicoli elettrici leggeri (come monopattini, segway, ecc…) che verranno individuati più avanti da uno specifico decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, in collaborazione con il Ministro dell’Interno, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 184.
rimorchio per commercio ambulante

OBBLIGO DI ASSICURAZIONE PER TUTTI I RIMORCHI ANCHE NON AGGANCIATI

Lo stesso d. lgs. 184/2023 (art. 2 c. 1 lett. a) ha esteso l’obbligo di assicurazione (art. 1, c. 1, lettera rrr Codice delle assicurazioni private) RCA per tutti i rimorchi anche se non agganciati al veicolo motrice e quindi non ci sarà più la distinzione tra il c.d. “rischio dinamico” che prima era sempre previsto ma assolvibile con l’estensione della polizza principale del veicolo al gancio di traino, e il c.d. “rischio statico” che era facoltativo e generalmente omesso, soprattutto nel caso di veicoli ricreazionali (roulotte, carrelli tenda) e tutti i rimorchi destinati a sostare in area privata quando non agganciati.

ESCLUSIONI DALL’OBBLIGO DI RCA

Il d. lgs. 184/2023 (art. 2 c. 1 lett. d) ha introdotto il nuovo art. 122-bis nel Codice delle assicurazioni che prevede specifiche deroghe per l’obbligo assicurativo nel caso dei veicoli:[6]

  • formalmente ritirati dalla circolazione;
  • le sedie a rotelle destinate esclusivamente ad essere utilizzate da persone con disabilità fisiche;
  • le biciclette a pedalata assistita (dal momento che non sono alimentate esclusivamente da forza meccanica);
  • per i quali è temporaneamente o permanentemente vietato l’uso a seguito di un provvedimento adottato dall’autorità competente;
  • non idonei all’uso come mezzi di trasporto, anche solo potenziale;
  • il cui utilizzo è stato volontariamente interrotto in seguito a una comunicazione inviata all’impresa di assicurazione ai sensi del DPR 445/2000.

Rimane la possibilità di sospendere volontariamente la polizza assicurativa per mancato utilizzo anche attraverso più proroghe consecutive da comunicare all’impresa assicuratrice entro 10 giorni prima della scadenza della sospensione, con durata massima fino a 10 mesi.

Invece, per motoveicoliciclomotoriautoveicoli e macchine agricole d’epoca e di interesse storico e collezionistico iscritti negli appositi registri il termine di comunicazione è ridotto a 5 giorni e non può avere una durata superiore a 11 mesi.

LA PROROGA SCADUTA IL 30 GIUGNO 2024 E LE SANZIONI DA APPLICARE

Il d. lgs. 184/2023 (art. 4 c. 1 ) prevedeva l’entrata in vigore delle nuove disposizioni a decorrere dal 23 dicembre 2023, ma a seguito di numerose richieste dalle associazioni di categoria dei commercianti, delle imprese edili e degli agricoltori, con il Milleproroghe 2024 ha rinviato la decorrenza al 30 giugno 2024.

Il termine è oramai scaduto e quindi non solo non ci sono più deroghe ma non sono nemmeno previste o richieste e quindi si applicano pienamente gli obblighi e le conseguenti sanzioni previste dall’art. 193 del CdS che si applicheranno nei casi di:[7]

  • veicolo senza copertura assicurativa, anche se fermo e anche se su area privata (art. 122 c. 1-quater primo periodoche richiama l’art. 193 CdS), salvo i casi di sospensione della copertura per un termine massimo di 11 mesi, si applica l’articolo 193 c. 2 CdS per chi circola senza assicurazione e quindi sanzione amministrativa di 866,00 euro[8], che si può ridurre a 606,20 euro per chi paga entro cinque giorni, la sanzione si riduce della metà se il trasgressore provvede al rinnovo della copertura entro 15 gg. dal termine di cui all’art. 1901 c.c. ovvero entro 30 gg. demolisce il veicolo con autorizzazione dell’organo accertatore[9], si aplica inoltre  il sequestro del veicolo 8art. 13 c. 3 l. 689/1981) e la successiva confisca se non si provvede alla copertura e pagamento della sanzione e decurtazione di 5 punti;
  • veicolo senza copertura assicurativa su area pubblica soggetta a limitazioni d’accesso (art. 122 c. 1-quater secondo periodo che richiama l’art. 193 CdS per i soli commi 2 e 3), si applica l’articolo 193 c. 2 CdS per chi circola senza assicurazione e quindi sanzione amministrativa di 866,00 euro, che si può ridurre a 606,20 euro per chi paga entro cinque giorni, in questo casonon si applica il sequestro amministrativo applicandosi solo i commi 2 e 3 dell’. art. 193 CdS) e nemmeno la deucrtazione di punti non essendoci rinvio all’art. 126-bis CdS;
  • veicoli con assicurazione sospesa sanzione (art. 122 c. 1-quater terzo periodo) si applica la maggiorazione del 50% della sanzione di cui all’art. 193 CdS pari a 1.299,00 euro , che si può ridurre a 909,30 euro per chi paga entro 5 gg. e si aplica inoltre  il sequestro del veicolo 8art. 13 c. 3 l. 689/1981) e la successiva confisca se non si provvede alla copertura e pagamento della sanzione ma non la decurtazione dei punti non essendoci rinvio all’art. 126-bis CdS.

LA NOTA INTERPRETATIVA DEL MINISTERO: Circolare Ministero Interno 08-02-2024.

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