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L’ADEGUAMENTO ALLA DISCIPLINA EUROPEA SULLE ASSICURAZIONI RC DEI VEICOLI
Il decreto legislativo 22 novembre 2023 n. 184[1], adeguando le norme nazionali a quelle europea e in particolare alla Direttiva (UE) 2021/2118 del 24 novembre 2021[2], ha modificato l’art. 122 del Codice delle assicurazioni private (CAP) di cui al d. lgs. 209/2005 introducendo l’obbligo di assicurazione RCA per tutti i veicoli “a prescindere dalle caratteristiche e dal terreno su cui il veicolo è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento”.

OBBLIGO PER TUTTI I VEICOLI, SU AREA PUBBLICA E PRIVATA, ANCHE SE NON CIRCOLANTI
La novità più importante del nuovo decreto riguarda l’introduzione dell’obbligo assicurativo non più legato solo alla “circolazione” del veicolo, ma alla sua “funzione“, eliminando quindi la distinzione tra aree pubbliche e private, mentre con la vecchia normativa l’obbligo di RCA riguardava i soli veicoli in circolazione su strade di uso pubblico o nelle aree ad esse equiparate, e tra veicoli in circolazione e fermi.
In particolare il d. lgs. 184/2023 (art. 2 c. 1 lett. c) è stato modificato l’art. 122 del Codice delle assicurazioni private introducendo nuovi commi:
NUOVA DEFINIZIONE DI VEICOLO SOGGETTI ALL’OBBLIGO DI RCA ED ESTENSIONE
Il d. lgs. 184/2023 (art. 2 c. 1 lett. a) ha modificato anche l’articolo 1, comma 1, lettera rrr) del Codice delle assicurazioni private, dando vita ad una nuova definizione del termine “veicolo”. Nello specifico ai fini assicurativi l’obbligo RCA interessa:[5]

OBBLIGO DI ASSICURAZIONE PER TUTTI I RIMORCHI ANCHE NON AGGANCIATI
Lo stesso d. lgs. 184/2023 (art. 2 c. 1 lett. a) ha esteso l’obbligo di assicurazione (art. 1, c. 1, lettera rrr Codice delle assicurazioni private) RCA per tutti i rimorchi anche se non agganciati al veicolo motrice e quindi non ci sarà più la distinzione tra il c.d. “rischio dinamico” che prima era sempre previsto ma assolvibile con l’estensione della polizza principale del veicolo al gancio di traino, e il c.d. “rischio statico” che era facoltativo e generalmente omesso, soprattutto nel caso di veicoli ricreazionali (roulotte, carrelli tenda) e tutti i rimorchi destinati a sostare in area privata quando non agganciati.
ESCLUSIONI DALL’OBBLIGO DI RCA
Il d. lgs. 184/2023 (art. 2 c. 1 lett. d) ha introdotto il nuovo art. 122-bis nel Codice delle assicurazioni che prevede specifiche deroghe per l’obbligo assicurativo nel caso dei veicoli:[6]
Rimane la possibilità di sospendere volontariamente la polizza assicurativa per mancato utilizzo anche attraverso più proroghe consecutive da comunicare all’impresa assicuratrice entro 10 giorni prima della scadenza della sospensione, con durata massima fino a 10 mesi.
Invece, per motoveicoli, ciclomotori, autoveicoli e macchine agricole d’epoca e di interesse storico e collezionistico iscritti negli appositi registri il termine di comunicazione è ridotto a 5 giorni e non può avere una durata superiore a 11 mesi.
LA PROROGA SCADUTA IL 30 GIUGNO 2024 E LE SANZIONI DA APPLICARE
Il d. lgs. 184/2023 (art. 4 c. 1 ) prevedeva l’entrata in vigore delle nuove disposizioni a decorrere dal 23 dicembre 2023, ma a seguito di numerose richieste dalle associazioni di categoria dei commercianti, delle imprese edili e degli agricoltori, con il Milleproroghe 2024 ha rinviato la decorrenza al 30 giugno 2024.
Il termine è oramai scaduto e quindi non solo non ci sono più deroghe ma non sono nemmeno previste o richieste e quindi si applicano pienamente gli obblighi e le conseguenti sanzioni previste dall’art. 193 del CdS che si applicheranno nei casi di:[7]
LA NOTA INTERPRETATIVA DEL MINISTERO: Circolare Ministero Interno 08-02-2024.
Servono più risorse alle imprese agricole, giovani e innovazione al centro della nuova programmazione
Previsti dei fondi a parziale o totale indennizzo di danni provocati dai cosiddetti eventi catastrofali